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Interventi

Nessun colpevole per la frana della ex Popolare

di Mario Giulianati
3 settembre 2016

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Interventi

Nessun colpevole per la frana della ex Popolare

 

 

DOLCETTA (Art. corrente, Pag. 1, Foto generica)Sollecitato da un articolo del Giornale di Vicenza ma anche da altre testate vado a cercare il contenuto e il significato dell’art. 2358 del Codice Civile, chiave di volta della ormai praticamente sfumata “azione di responsabilità”, che dall’ex Presidente Dolcetta, che l’ha bocciata in assemblea pur avendo ottenuto la maggioranza a favore della azione, succeduto al Presidente Gianni Zonin alla guida del CdA della ex Popolare vicentina per giungere all’attuale assetto bancario, presidente Gianni Mion, pare proprio che non trovi spazio in Vicenza.Trascrivo quanto pubblica la Gazzetta Ufficiale. Un testo non breve ma particolarmente chiarificatore:

 

Codice civile-Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

 

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

 

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO QUINTO. Delle società - Capo quinto - Società per azioni - Sezione quinta - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

 

Articolo 2358

 

GIANI_MION (Art. corrente, Pag. 1, Foto generica)Altre operazioni sulle proprie azioni. La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese. In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società. L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis. (1)

 

Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 04.08.2008, n. 142, con decorrenza dal 30.09.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”.

 

ZONIN (Art. corrente, Pag. 1, Foto generica)Scrive il Giornale di Vicenza “Il Fondo Atlante sostiene che la gestione della Banca popolare di Vicenza da parte del precedente management è avvenuta in maniera corretta. Ovvero nel pieno rispetto del codice 2358 del codice civile legittimando così tutte le operazioni deliberate dall’ex Consiglio di amministrazione presieduto da Gianni Zonin. Comprese le cosiddette “baciate”, vale a dire anche i finanziamenti con fondi propri finiti al centro anche dell’inchiesta della procura della Vicenza. La linea difensiva dei nuovi vertici della Popolare è stata opposta davanti al giudice del tribunale delle Imprese di Venezia nel caso che vede coinvolto uno dei “grandi azionisti” assistiti dall’avvocato Mario Azzarita, dello studio Sat di Padova. La vertenza è legata a un finanziamento di 30 milioni di euro. Complessivamente i legali patavini seguono cause contro BpVi per un valore totale di oltre 150 milioni di euro”. I commenti li lascio ai lettori. Così, per puro caso, mi viene in mente qualche vecchio modo di dire popolare, ad esempio “chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto….”. oppure “cane non mangia cane”. Resta il fatto che nel giro di pochi anni, la buona fede di circa 117.000 onesti risparmiatori, non speculatori come qualche personalità anche politica ha affermato dimostrando di non conoscere affatto il Veneto è stata vittima di se stessa. Proprio della fiducia in una banca che da generazioni avevano aiutato a crescere e che aveva aiutato a crescere i propri soci risparmiatori. Ora sappiamo che la linea di difesa/attacco non risparmia nemmeno il buon gusto che risiede, almeno in questa circostanza che qualcuno abbia la capacità di scusarsi per l’imperizia (?) dimostrata nel gestire il denaro altrui. La Magistratura pare arrancare priva di mezzi, le Amministrazioni Locali rimangono silenziose, il Ministro delle Finanze non si occupa affatto di queste modeste faccende di periferia alle prese come è con i grandi problemi dell’alta finanza mondiale. Il Veneto abbassa la testa e torna a lavorare. Ma una volta tanto cerchi anche di ricordare.

 

nr. 30 anno XXI del 3 settembre 2016

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