NR. 08 anno XXIX DEL 27 LUGLIO 2024
la domenica di vicenza
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I colleghi la condannano, il pm la archivia

di Tiziano Bullato
bullatot@tvavicenza.it

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I colleghi la condannano, il pm la archivia

Casi come questo, badate bene, vengono definiti patti commissori ed è il codice civile a vietarli espressamente. Ma le cose andarono, come è facilmente intuibile, ancora peggio. Perché Raffaele Cola non riuscì a far fronte al proprio debito, Emanuele Bressan cominciò a ricevere pesanti pressioni come una lettera anonima e poi una telefonata della stessa avvocato Peron. Questa telefonata non è stata registrata e se ne trova traccia nel verbale del procedimento disciplinare del consiglio dell'ordine di Vicenza. Emanuele Bressan, chiamato a testimoniare direttamente davanti ai colleghi dell'avvocato incolpato, ebbe a raccontare della telefonata nella quale l'avvocato Peron gli diceva: «...avete rotto i coglioni, non dovete rompermi le palle o vi mando un albanese».

Le pressioni erano poi cessate dopo che l'avvocato Peron riuscì a vendere il terreno in questione alla società CAR.FIN srl per il prezzo dichiarato di 375 mila euro.

Nel corso del procedimento disciplinare l'avvocato Elena Peron si è ovviamente difesa, sia presentando delle memorie che chiamando dei testimoni. In particolare in un primo momento l'avvocato aveva precisato di aver aderito in un primo momento alla proposta di usare il terreno come garanzia avendo «valutato, unitamente alla mia famiglia e con il suo aiuto economico, di acquistare, nella speranza di vendere a mia volta per un importo superiore, il terreno e rientrare - almeno parzialmente - nel mio credito». Si tratta però di una ricostruzione che, a detta del consiglio dell'ordine, fa a pugni con il fatto che Emanuele Bressan sostiene, non smentito da alcun fatto, di non aver mai ricevuto il pagamento dei 200 mila euro che erano stati stabiliti, seppur al ribasso come primo prezzo per quel terreno. In seguito la stessa avvocato Peron ha sostenuto che il Bressan aveva assunto in proprio il debito del Cola e che il trasferimento dell'immobile sarebbe avvenuto non già a titolo di garanzia, bensì di parziale restituzione del debito del Cola, tramite un istituto giuridico che viene definito "datio in solutum", questo sì consentito dalla norma dell'articolo 1197 del codice civile.

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