NR. 08 anno XXIX DEL 27 LUGLIO 2024
la domenica di vicenza
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I colleghi la condannano, il pm la archivia

di Tiziano Bullato
bullatot@tvavicenza.it

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I colleghi la condannano, il pm la archivia

Le due versioni sono evidentemente in insanabile contraddizione fra loro, scrive l'estensore del provvedimento disciplinare: «Questa evidente incoerenza interna nella ricostruzione dei fatti priva di credibilità entrambe le versioni fornite, in ottica difensiva, dall'incolpata».

Del resto, è il ragionamento che porta al provvedimento disciplinare, il valore del terreno era sufficiente a coprire tutto il debito. Se si fosse trattato di una operazione di "datio in solutum", il debitore avrebbe insistito per indicare nel primo atto di compravendita un valore sufficiente a chiudere la questione una volta per tutte. E non si può sostenere che nell'arco di un solo anno quel terreno sia passato da un valore di 200 mila euro a quello per il quale è stato venduto di 375 mila. Si tratterebbe di una rivalutazione di quasi il 100 per cento che non trova riscontro nei valori medi di mercato di quel periodo. Per contro si deve pensare che il valore indicato nel primo rogito, e non versato per concorde affermazione delle parti, era stato determinato per ragioni fiscali, in termini evidentemente riduttivi.

L'ordine degli avvocati quindi conclude dicendo che: «Vero è invece che l'atto di compravendita venne stipulato con la sola finalità di offrire al creditore, per tale via, una garanzia del credito maturato verso il signor Cola: ciò avvenne in modo illecito e non consentito dalla legge».

Per questa via si arriva alla sanzione applicata all'avvocato Elena Peron. «Si è ritenuto di applicare la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, contenendola nella misura minima del periodo di due mesi, soltanto in ragione del fatto che l'incolpata è un'iscritta di giovane età e che non risulta gravata da alcun precedente disciplinare».

Contro questa decisione, lo abbiamo già detto, l'avvocato ha fatto ricorso e si attende una decisione del consiglio nazionale forense.

Ma cosa è successo sul piano penale?

Valutando gli stessi atti e gli stessi incartamenti del procedimento disciplinare, il pubblico ministero Luigi Salvadori ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale. Il motivo è presto detto: ha considerato che i fatti potessero integrare il reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni, un reato procedibile a querela di parte. Non essendo stata presentata la querela nei termini di legge, ecco che il reato diventa improcedibile e quindi è destinato a finire negli archivi.

Contro questa prospettazione è intervenuto però l'avvocato Luigi Arena, che tutela gli interessi di Emanuele Bressan. Il ragionamento dell'avvocato è più o meno il seguente: il signor Bressan non ha mai ricevuto alcuna somma dall'avvocato Peron né aveva alcun coinvolgimento nella gestione della società "Energie srl" e quindi quale sarebbe stato il diritto che astrattamente l'avvocato Peron avrebbe potuto far valere in giudizio contro Bressan? Perché il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni pretende proprio questo. Che vi sia un diritto che si potrebbe pretendere dal giudice e che invece il privato tenta di ottenere per suo conto. Ma in questo caso mancherebbe il presupposto.

Non di esercizio arbitrario si tratterebbe, secondo l'avvocato Arena, ma di una vera e propria estorsione e, per taluni aspetti, viene adombrata anche l'ipotesi della truffa. Reati questi procedibili d'ufficio.

Su questo fronte bisognerà aspettare di conoscere l'opinione del giudice dell'udienza preliminare.

 

nr. 16 anno XV del 1 maggio 2010

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