NR. 08 anno XXIX DEL 27 LUGLIO 2024
la domenica di vicenza
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I contratti di convivenza per sciogliere un nodo

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I contratti di convivenza per sciogliere un nodo

L'intervento di Ruffoni è anche ideologico, fondato sulla morale che regola un modo di considerare la questione, ma il rapporto di uno su tre tendente al due ci suggerisce qualcosa a cominciare dal dover cercare risposte diverse.

daniele_accebbi (Art. corrente, Pag. 2, Foto generica)DANIELE ACCEBBI- Le legislazione attuale non garantisce e ancora non è adeguata in questo senso l'avvocato Ruffoni ha ragione. Al convivente di fatto sono stati riconosciuti diritti per i figli indipendentemente dalla proprietà della casa, ma è dovuta intervenire la corte costituzionale; la stessa corta dice che non esiste una sovrapponibilità dello stato di coppia di fatto a quella della condizione matrimoniale. Necessariamente bisogna ricorrere ad accordi privati che hanno limiti, ad esempio negli obblighi di fedeltà o assistenza o permanenza nel domicilio previsti tutti invece dal matrimonio. La questione è legata all'aspetto patrimoniale anche se la proposta della Moretti comincia a parlare anche di tutto questo. Ci sono tante altre questioni come subentrare in un contratto di locazione o entrare nei diritti ereditari, ma per questo bisogna prevedere legati o eredità reciproche ed anche occorre provvedere ad una riforma del codice civile. Invece per il regime degli acquisti è possibile ottenere l'obiettivo del riconoscimento fin da oggi, ma sempre che ci sia il contratto di convivenza ufficializzato da un atto. Il mantenimento dopo la separazione rappresenta un diritto per i figli ma non per il coniuge separato: per questo bisogna che ci siano regole precisate in un patto di convivenza, altrimenti non c'è via d'uscita. Come opportunamente ricordava il notaio Rizzi, non siamo strettamente necessari, salvo quando i contratti stabiliscono diritti su beni immobili o donazioni; ma è comunque utile l'intervento del tecnico perché noi avvocati ad esempio seguiamo la patologia di una unione ormai finita, ne vediamo le criticità, le controversie ed i problemi, e appunto in forza di questa esperienza riusciamo a dare consigli utili per la redazione del contratto. Tra l'altro stiamo andando verso la riforma del trattamento della questione dei diritti dei minori che dal 1. gennaio prossimo andranno all'esame davanti al giudice ordinario per quanto riguarda i figli avuti nell'ambito dell'unione di fatto, con interventi nettamente migliorati rispetto al tribunale dei minorenni: quattro o cinque mesi al massimo per un provvedimento che fa da punto di partenza per la regolazione definitiva del problema.

EVERARDO DAL MASO- In realtà ci sono coppie che chiedono responsabilità nei rapporti ma non ce l'hanno per legge, e torno a quanto diceva Ruffoni. Va regolamentata questa cosa perché la Corte costituzionale si sostituisce al legislatore e non deve continuare a farlo: i risarcimenti già esistono e lo dice la Corte ma non deve essere la Corte a fare tutto questo, occorre invece l'attività legislativa del Parlamento. Come dire che la responsabilità ce l'hai se ti permettono di averla e adesso ancora sicuramente non l'abbiamo...

giovanni_rizzi (Art. corrente, Pag. 2, Foto generica)GIOVANNI RIZZI- Chiaro che per una regolamentazione completa dei patti di convivenza servono passi successivi perché si hanno pochi diritti compresa la cosiddetta pensione di reversibilità e deve essere il legislatore a provvedere alla estensione al convivente del diritto di reversibilità. Bisogna disciplinare le modalità di partecipazione alle spese comuni, alla situazione di reddito con previsione degli obblighi e prevedere con precisione anche che cosa succede se si rompe la convivenza a partire dalla questione della casa e dal vincolo di destinazione della casa stessa. La cosa più importante è di regolare tutte le questioni presumibili otre il momento della rottura del patto di convivenza, ma di farlo all'inizio della convivenza.

VITO GUGLIELMI- Il punto è questo perché il problema durante la convivenza apparentemente non c'è: ecco la ragione per cui disciplinare lo stare assieme nel modo pià corretto e completo tale che all'occorrenza si permetta la pronuncia di un giudice circa chi deve essere beneficiario o tributario dei vari obblighi. Gli obblighi personali non si disciplinano, come dicevamo prima, anche se per l'obbligo di assistenza penserei ad una apertura specifica anche qui con una decisione testamentaria, cosa che già accade oggi: di lascio questo se mi assicuri assistenza nel momento in cui dovessi averne bisogno. Questa è la formula.

GIOVANNI RIZZI- L'anno prossimo nei primi mesi uscirà il vademecum del Comune di Milano con 11 associazioni di consumatori. È un documento che andrà visto e sarà a disposizione di tutti a partire probabilmente dal prossimo mese di febbraio.

 

nr. 44 anno XVIII del 14 dicembre 2013

 

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